Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


 

 

  pdf All. 1.1 Documento di attestazione per le amministrazioni – par. 1.1 (343 KB)

  spreadsheet All. 2.1 A Griglia rilevazione al 10.10.2022 per amministrazioni – par. 1.1 (33 KB)

  pdf All. 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe (290 KB)

  spreadsheet All. 6.1 Griglia rilevazione al 31.10.2022 per amministrazioni – par. 1.1 (29 KB)